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Art. 56

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La Confederazione rimborsa soltanto le spese causate da atti e prestazioni previsti negli articoli 57 a 60. Se non è previsto un importo forfettario, sono rimborsate le spese effettive.
  2. È esclusa ogni assunzione di spese che superino i limiti fissati negli articoli 57 a 60. La deroga a questa norma in circostanze straordinarie necessita dell’approvazione preventiva della SEM.
  3. In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia adeguata alle circostanze - in particolare stato di salute, disposizioni applicabili per il transito attraverso Stati terzi e per l’ammissione nel Paese di destinazione.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

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