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Art. 53a

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 22 LAsi)

Nel quadro dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto, in un alloggio adeguato, o eccezionalmente in un altro luogo, la SEM rimborsa durante al massimo 60 giorni le spese per:

  1. alloggio e assistenza;
  2. vitto; nonché
  3. cure mediche e dentarie di base o d’emergenza.

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