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Art. 53

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:1

  1. gruppi di rifugiati ai quali è accordato l’asilo su decisione del Consiglio federale o del DFGP ai sensi dell’articolo 56 della LAsi;
  2. singole persone accolte su richiesta dell’ACNUR;
  3. persone bisognose di protezione che si trovano all’estero, ai sensi dell’articolo 68 della LAsi;
  4. 2 persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85c capoverso 1 LStrI;
  5. 3 persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.

Footnotes

  1. La correzione del 26 giu. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU 2024 315).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5585). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 192).

  3. Introdotta dall’all. dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

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