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Art. 4

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. I Cantoni designano un servizio di coordinamento per i contatti con la Confederazione.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

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