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Art. 3

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. A queste persone dev’essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera.1
  2. Nel caso di richiedenti l’asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni d’aiuto sociale sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoversi 3 e 3bisnonché 83 capoverso 1 LAsi.2
  3. Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d’emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:3
    1. persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza;
    2. persone oggetto di una procedura secondo l’articolo 111b o 111c LAsi;
    3. 4 persone la cui domanda di concessione della protezione provvisoria è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza;
    4. 5 persone la cui protezione provvisoria è stata revocata con una decisione passata in giudicato e alle quali è stato fissato un termine di partenza;
    5. 6 persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa con decisione passata in giudicato e alle quali è stato fissato un termine di partenza.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

  2. Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 404).

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 404).

  6. Introdotta dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 404).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5359).

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