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Art. 24

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 56 e 88 cpv. 3 e 3bisLAsi)

  1. La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per tutti i rifugiati che fanno parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 56 LAsi per sette anni a contare dal mese seguente l’entrata in Svizzera.
  2. L’indennizzo di cui al capoverso 1 che si protrae oltre i cinque anni comprende contributi alle spese per minorenni non accompagnati e persone che, a causa di un grave problema fisico o psichico oppure dell’età avanzata, non sono economicamente autonomi cinque anni dopo la loro entrata in Svizzera.

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