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Art. 24

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStrI)

  1. La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:
    1. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI1per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo per cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d’asilo in seguito alla quale è stato concesso l’asilo;
    2. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC2o di cui all’articolo 3 allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell’AELS3per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria;
    3. 4 il rifugiato contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisdel Codice penale (CP)5o dell’articolo 49a o 49a bisdel Codice penale militare del 13 giugno 19276(CPM) o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d’asilo;
    4. l’apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
    5. l’apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC o di cui all’articolo 3 appendice 1 allegato K della Convenzione istitutiva dell’AELS, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria;
    6. 7 l’apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisCP o dell’articolo 49a o 49a bisCPM o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
    7. l’asilo è revocato e la qualità di rifugiato è disconosciuta;
    8. un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.8
  2. Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.
  3. Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l’articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell’articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell’articolo 74 capoverso 3 LAsi.
  4. Se una persona ammessa provvisoriamente con decisione passata in giudicato viene riconosciuta in un secondo momento come rifugiato o apolide, la durata del suo soggiorno a contare dall’entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l’ammissione provvisoria viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.9
  5. Se una persona a cui è stata concessa la protezione provvisoria viene riconosciuta in un secondo momento come rifugiato o apolide, la durata della concessione della protezione provvisoria viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.10
  6. Se un rifugiato riconosciuto viene riconosciuto in un secondo momento come apolide o se un apolide riconosciuto viene riconosciuto in un secondo momento come rifugiato, la durata del suo soggiorno a contare dalla presentazione della domanda d’asilo o dal riconoscimento della qualità di apolide viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.11

Footnotes

  1. RS 142.20

  2. RS 0.142.112.681

  3. RS 0.632.31

  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

  5. RS 311.0

  6. RS 321.0

  7. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 404).

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 404).

  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 404).

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