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Art. 19

142.203OLCPFederal Council Ordinance1 giu 2002Fonte originale

(art. 23 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione e art. 22 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

  1. Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini dell’UE e dell’AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.
  2. Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS.

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