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Allegato 2

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 20–20b )

Contingenti dei permessi di dimora

1.  I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Appenzello Esterno6Nidvaldo6
Appenzello Interno2Obvaldo5
Argovia80San Gallo70
Basilea Campagna36Sciaffusa11
Basilea Città45Soletta33
Berna144Svitto20
Friburgo36Ticino59
Ginevra93Turgovia33
Giura11Uri4
Glarona5Vallese44
Grigioni31Vaud113
Lucerna58Zugo30
Neuchâtel26Zurigo249

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2.  I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

3.  I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 20241della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4.  I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo1° aprile–30 giugno1° luglio–30 settembre1° ottobre–31 dicembre
125125125125

5.  I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.

6.  I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2024 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7.  I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio–31 marzo1° aprile–30 giugno1° luglio–30 settembre1° ottobre–31 dicembre
525525525525

8.  I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.

Footnotes

  1. RU 2024 747

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