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Allegato 1

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 19–19b e 42 cpv. 2bis)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1.  I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Appenzello Esterno10Nidvaldo9
Appenzello Interno3Obvaldo8
Argovia127San Gallo112
Basilea Campagna57Sciaffusa17
Basilea Città72Svitto32
Berna231Soletta53
Friburgo58Ticino94
Ginevra149Turgovia52
Giura18Uri7
Glarona8Vallese71
Grigioni49Vaud181
Lucerna93Zugo48
Neuchâtel42Zurigo399

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2.  I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

3.  I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 20241della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4.  I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo1° aprile–30 giugno1° luglio–30 settembre1° ottobre–31 dicembre
750750750750

5.  I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.

6.  I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2024 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7.  I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio–31 marzo1° aprile–30 giugno1° luglio–30 settembre1° ottobre–31 dicembre
350350350350

8.  I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.

9.  I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 42 capoverso 2bische rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo dell’11 ottobre 20242tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sullo scambio di stagisti e di giovani professionisti sono stabiliti a 300 per anno civile. Il saldo inutilizzato non è riportato sull’anno successivo.

Footnotes

  1. RU 2024 747

  2. RS 0.142.113.367

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