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Art. 87a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 111i LStrI1)

  1. Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l’articolo 111i capoverso 6 LStrI2, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia conformemente all’articolo 102a terLAsi.
  2. La procedura è retta dall’articolo 11 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19993sull’asilo (OAsi 3). L’esperto trasmette il risultato della propria verifica alla SEM, nonché ai servizi (Corpo guardie di confine, polizie cantonali e comunali) che hanno proceduto al confronto Eurodac.

Footnotes

  1. Ora: l’art. 109k LStrI.

  2. Ora: l’art. 109k cpv. 6 LStrI.

  3. RS 142.314

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