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Art. 87

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 102 cpv. 2 LStrI)

  1. Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:
    1. impronte digitali;
    2. fotografie;
    3. profili del DNA secondo l’articolo 50 della legge federale del 15 giugno 20181sugli esami genetici sull’essere umano.
    a. certifica la sua identità con un documento d’identità o di viaggio falso o falsificato; b. è illecitamente in possesso del documento d’identità o di viaggio esibito; c. rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità; d. presenta documenti falsi o falsificati; e. entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera; f.2 dichiara di avere cambiato cognome; g.3 non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen4sono soddisfatte; h.5 è tenuto a lasciare la Svizzera in seguito a una decisione di rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 LStrI e tale decisione si applica all’intero spazio Schengen, oppure se è oggetto di un divieto d’entrata nello spazio Schengen e le sue impronte digitali non sono contenute nell’AFIS.6
  2. I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:7
  3. Allo scopo di accertare e assicurare l’identità dello straniero in questione, le autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 6 dicembre 20138sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica possono far registrare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.9
  4. La SEM può autorizzare un’autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (autorità committente) a eseguire confronti di dati in AFIS. L’autorità committente presenta prima una richiesta scritta alla SEM in cui spiega la necessità di eseguire i confronti dei dati per adempiere le sue mansioni.10
  5. Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso 1quatera un organo designato dalla SEM d’intesa con l’autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all’autorità committente.11
  6. I dati segnaletici di natura biometrica rilevati dalle autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica non sono registrati in AFIS.12
  7. La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impronte digitali sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.13 a. la persona è di età inferiore ai 12 anni; b. le condizioni fisiche o di salute della persona non permettono il rilevamento.14
  8. Il rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bislettera h è effettuato esclusivamente al fine della loro trasmissione alla parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen. I dati sono cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di confronti.15
  9. Nei casi seguenti si rinuncia al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bislettera h:
  10. Si può eccezionalmente rinunciare al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bislettera h se, sulla base di elementi concreti, vi è la certezza che la persona lascerà la Svizzera e lo spazio Schengen entro i termini previsti e non vi è una richiesta di non ammissione.16
  11. In caso di situazioni straordinarie, il DFGP è autorizzato a prevedere in un’ordinanza altre deroghe.17
  12. Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la loro sicurezza sono retti dalle pertinenti disposizioni dell’ordinanza del 12 aprile 200618concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, nonché 16–19 dell’ordinanza SIMIC.
  13. L’immagine del volto e le due impronte digitali di cui all’articolo 71c sono utilizzate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/200219. L’accesso a tali dati è disciplinato dall’ordinanza SIMIC (allegato 1).20
  14. I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti:
    1. i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità;
    2. i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera;
    3. i richiedenti un visto D per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 agosto 201821concernente l’entrata e il rilascio del visto.22

Footnotes

  1. RS 810.12 . Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° dic. 2022.

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

  4. Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1.

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

  6. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

  8. RS 361.3

  9. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).

  10. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).

  11. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU 2014 163). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3085).

  12. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).

  13. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

  14. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

  15. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

  16. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

  17. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

  18. RS 142.513

  19. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c .

  20. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2010 (RU 2011 99). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

  21. RS 142.204

  22. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

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