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Art. 72a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l’imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip sulla base dei seguenti criteri:
    1. il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze;
    2. il numero di persone che, all’arrivo in Svizzera mediante un volo precedente, non disponeva dei necessari documenti di viaggio, visti o carte di soggiorno;
    3. l’affidabilità dei documenti di viaggio e d’identità emessi dagli Stati non membri dell’UE o dell’AELS;
    4. la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuove modalità che richiedono una lettura delle impronte digitali.
  2. Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli.
  3. Può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 1030/20021e alle disposizioni d’esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.
  4. La SEM è autorizzata a comunicare i diritti di lettura per le impronte digitali registrati nel microchip:
    1. agli Stati con cui il DFGP ha concluso un accordo ai sensi del capoverso 3;
    2. alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell’articolo 102b LStrI;
    3. alle imprese e agli esercenti di cui al capoverso 1.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c .

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