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Art. 72

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Su richiesta, lo straniero è tenuto a esibire o a consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato.
  2. L’autorità della migrazione1può ritirare la carta di soggiorno se non sono più adempite le condizioni del soggiorno.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

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