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Art. 71a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:
    1. 1 frontalieri con un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa entro una zona di frontiera della Svizzera secondo l’articolo 35 LStr (permesso G);
    2. 2 il richiedente l’asilo per la durata della procedura d’asilo (permesso N) secondo l’articolo 42 LAsi, qualora sia attribuito a un Cantone;
    3. la persona ammessa provvisoriamente fino alla revoca dell’ammissione provvisoria (permesso F) secondo l’articolo 41 capoverso 2 LStrI;
    4. la persona bisognosa di protezione per la durata della protezione provvisoria (permesso S) secondo l’articolo 74 LAsi;
    5. la persona che accompagna la persona di cui al capoverso 2 e che:
    1. beneficia di privilegi, di immunità e di facilitazioni, 2. gode di un accesso facilitato al mercato del lavoro in virtù dell’articolo 22 dell’ordinanza del 7 dicembre 20073sullo Stato ospite (OSOsp), e 3. svolge un’attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero (permesso Ci).
  2. La persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni ottiene una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE conformemente all’articolo 17 capoverso 1 OSOsp.
  3. Il richiedente l’asilo che non è stato attribuito a un Cantone riceve una conferma per la durata della procedura d’asilo secondo l’articolo 42 LAsi.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5861).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

  3. RS 192.121

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

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