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Art. 57

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l’altro:
    1. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19b cpv. 2 lett. a);
    2. il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1 e 19b cpv. 1);
    3. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b);
    4. il permesso di soggiorno di breve durata per praticanti (art. 42).1
  2. Fra un permesso e l’altro, lo straniero in questione deve soggiornare all’estero per almeno due mesi e fornirne la prova.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

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