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Art. 56

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un’altra volta unicamente dopo un’interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStrI). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati, come nel caso di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.
  2. Fra due permessi di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 lettera a o 19b capoverso 2 lettera a, lo straniero deve soggiornare all’estero per almeno due mesi.1
  3. Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

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