(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)
Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all’estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:
- non parte prima dei due mesi che precedono l’inizio del servizio e se ritorna in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.