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Art. 51

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)

Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all’estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:

  1. non parte prima dei due mesi che precedono l’inizio del servizio e se ritorna in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;
  2. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
  3. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
  4. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

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