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Art. 50

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)

Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all’estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione professionale continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:1

  1. l’autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) ha rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
  2. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
  3. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
  4. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

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