Torna alla legge

Art. 42

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStrI)

  1. La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui praticanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.
  2. La SEM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui praticanti, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di 18 mesi al massimo. 2bis. Se i contingenti dei permessi non sono stabiliti negli accordi sui praticanti, la SEM può rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 9, agli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione di tali accordi.1
  3. La SEM può decidere di prorogare i permessi dei praticanti, nell’ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 747).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.