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Art. 41

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)

Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimorase:

  1. esiste un interesse dell’economia svizzera secondo l’articolo 18 lettera a LStrI;
  2. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
  3. sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
  4. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
  5. sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI;
  6. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

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