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Art. 16

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un’attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.
  2. Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro 14 giorni la sua partenza al servizio competente secondo l’articolo 17.

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