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Art. 15

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStrI)

  1. Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza (art. 17) e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.
  2. Lo straniero che ha trasferito il suo domicilio all’estero deve notificare con almeno 14 giorni di anticipo la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.

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