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Art. 98d

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale

Nell’ambito dei propri compiti e competenze la SEM e le autorità cantonali cui compete l’esecuzione della presente legge verificano se uno straniero rappresenta un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate altre autorità cantonali interessate.

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