Torna alla legge

Art. 98b

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:
    1. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
    2. 1 ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, documento di viaggio, giustificativi);
    3. 2 esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità del documento di viaggio e verificare la qualità e l’esattezza dei documenti presentati;
    4. riscuotere gli emolumenti;
    5. 3 rilevare i dati biometrici;
    6. 4 restituire il documento di viaggio al titolare una volta conclusa la procedura.
  2. Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.
  3. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 del DF del 26 set. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2026 15;FF 2024 3274).

  2. Introdotta dall’all. 1 del DF del 26 set. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2026 15;FF 2024 3274).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 del DF del 26 set. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2026 15;FF 2024 3274).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 del DF del 26 set. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2026 15;FF 2024 3274).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.