Torna alla legge

Art. 92a

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.1 1bis. La SEM può estendere l’obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli: a. su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo; b. su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.2 1ter. I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.3
  2. La decisione che dispone l’obbligo di comunicazione indica:
    1. gli aeroporti o gli Stati di partenza;
    2. le categorie di dati secondo il capoverso 3;
    3. gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.
  3. L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:
    1. generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);
    2. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
    3. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l’impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;
    4. aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull’itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all’impresa di trasporto aereo;
    5. numero del trasporto;
    6. numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;
    7. data e ora previste del decollo e dell’atterraggio.
  4. Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 19 della legge federale del 25 settembre 20204sulla protezione dei dati (LPD).5
  5. La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.
  6. Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:
    1. se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell’obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
    2. il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell’articolo 122b passa in giudicato.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413;FF 2018 1381).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413;FF 2018 1381).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413;FF 2018 1381).

  4. RS 235.1

  5. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.