Torna alla legge

Art. 71a

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/18961; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione versa ai Cantoni indennizzi per tali operazioni. Il Consiglio federale disciplina l’importo e le modalità degli indennizzi.2
  2. Il DFGP può concludere con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen accordi sull’impiego di personale della SEM e dei Cantoni per le operazioni internazionali di rimpatrio nonché sull’impiego di terzi per il monitoraggio di tali operazioni.
  3. Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente le modalità di tali impieghi.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462;FF 2020 6219).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.