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Art. 68e

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. I dati memorizzati nel SIS e le relative informazioni supplementari non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, servizi privati o persone fisiche.
  2. La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento di identificazione, previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/18601.2

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di in-formazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

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