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Art. 68b

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Lo scambio di informazioni supplementari relative a una segnalazione secondo l’articolo 68a capoversi 1 e 2 tra gli Stati Schengen avviene tramite il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relativo alle segnalazioni inserite nel SIS (ufficio SIRENE).
  2. Se constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l’obbligo di rimpatrio, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l’ufficio SIRENE.
  3. Se in relazione a una segnalazione nel SIS è necessario consultare le competenti autorità di altri Stati Schengen, la consultazione è effettuata tramite l’ufficio SIRENE.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ).

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