Per tutelare la salute pubblica il Consiglio federale può ordinare restrizioni d’entrata nonché altre misure secondo l’articolo 41 della legge del 28 settembre 20121sulle epidemie negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen.
In singoli casi la SEM può, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali, autorizzare deroghe alle restrizioni d’entrata, sempreché ciò non comprometta obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale.