Se un accordo con un altro Stato Schengen concernente l’esecuzione di controlli congiunti ai sensi dell’articolo 23bis del codice frontiere Schengen1lo prevede, lo straniero fermato nella zona definita in tale accordo può essere allontanato in tale Stato se:
è entrato in Svizzera direttamente da tale Stato;
non è in possesso del permesso necessario o non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’entrata (art. 5); e
non presenta una domanda d’asilo o una domanda per la concessione di protezione temporanea.
È possibile rinunciare all’allontanamento secondo il capoverso 1 se l’allontanamento può essere disposto senza formalità secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a.
La decisione di allontanamento è notificata mediante modulo standard.
Il ricorso contro le decisioni di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.
L’autorità competente per l’allontanamento può trattenere al massimo per 24 ore lo straniero fermato. Se non è possibile eseguire l’allontanamento entro questo termine, emana una decisione di allontanamento ordinaria secondo l’articolo 64.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1. ↩
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