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Art. 64abis

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Il ricorso contro la decisione di allontanamento secondo l’articolo 64a capoverso 1 deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione.
  2. I motivi del ricorso sono retti dall’articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/13511.
  3. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Se quest’ultimo non è accordato entro cinque giorni feriali dalla ricezione dell’istanza, l’allontanamento può essere eseguito.
  4. Il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64a .
  5. In caso di ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati i giudici decidono come giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, entro cinque giorni feriali dal ricevimento del ricorso o dalla decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo, qualora sia stato richiesto. Si può rinunciare allo scambio di scritti. Le decisioni sui ricorsi sono motivate solo sommariamente.
  6. Se necessario, nel quadro della procedura di ricorso il Cantone si avvale di un interprete.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1.

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