Torna alla legge

Art. 41a

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.
  2. Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.