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Art. 120d

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale

È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un’autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:

  1. di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a –109d ;
  2. dell’EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d ;
  3. dell’ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f ;
  4. del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a–110d;
  5. del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g.

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