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Art. 117a

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Chiunque viola intenzionalmente l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l’obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

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