Torna alla legge

Art. 111j

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale

1–5. .1 6. Ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono considerati: a. reati di terrorismo: 1. pubblica intimidazione (art. 258 CP2), 2. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), 3. sommossa (art. 260 CP), 4. atti preparatori punibili (art. 260bisCP), 5. organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260terCP), 6. messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quaterCP), 7. finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiesCP), 8. reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexiesCP), 9. associazioni illecite (art. 275terCP3), 10. divieto di organizzazioni (art. 74 della legge federale del 25 settembre 20154sulle attività informative), 11. reati ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 12 dicembre 20145che vieta i gruppi «Al‑Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, e 12. atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; b. reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1 della legge del 12 giugno 20096sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

Footnotes

  1. Entrano in vigore il 1° gen. 2027. (RU 2025 401)

  2. RS 311.0

  3. L’art. 275terCP è stato abrogato il 1° luglio 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  4. RS 121

  5. La LF è stata abrogata il 1° luglio 2023 (RU 2014 4565; 2018 3345.RU 2021 360all. cifra I; 2022 602).

  6. RS 362.2

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.