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Art. 111c

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 93.
  2. A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all’articolo 111b capoverso 2 lettere b–d.
  3. Gli articoli 109l , 111a e 111d si applicano per analogia.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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