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Art. 111abis

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. In previsione di un trasferimento Dublino le informazioni sullo stato di salute della persona interessata possono essere trattate e trasmesse allo Stato Dublino competente tramite la rete di comunicazione elettronica dell’Unione europea per la procedura Dublino se:
    1. necessario ai fini delle cure o dei trattamenti medici della persona interessata;
    2. lo scambio d’informazioni avviene esclusivamente tra operatori sanitari o persone vincolate dal segreto professionale o d’ufficio;
    3. la persona interessata o il suo rappresentante ha dato il proprio esplicito consenso.
  2. Non occorre il consenso di cui al capoverso 1 lettera c se la trasmissione delle informazioni è necessaria per:
    1. proteggere la salute e la sicurezza pubbliche;
    2. tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi qualora, per motivi di salute o giuridici, non sia possibile ottenere il consenso della persona interessata.
  3. L’assenza del consenso secondo il capoverso 1 lettera c non osta al trasferimento Dublino.
  4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio d’informazioni nonché la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi.

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