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Art. 110d

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Il CIR può essere consultato in singoli casi ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se le condizioni di cui all’articolo 22 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/8171e (UE) 2019/8182sono adempiute.
  2. Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni:
    1. fedpol;
    2. il SIC;
    3. il Ministero pubblico della Confederazione;
    4. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
    5. 3 i collaboratori dell’UDSC addetti al perseguimento penale.
  3. Se dalla consultazione risulta che nel CIR sono presenti dati, il risultato viene visualizzato come riferimento al sistema d’informazione Schengen/Dublino interessato.
  4. Per ottenere i dati del sistema d’informazione interessato, le autorità di cui al capoverso 1 devono richiederli alla Centrale operativa di fedpol. Si applicano le condizioni e le procedure previste per il sistema d’informazione in questione.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1.

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1.

  3. Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022 (Accesso al CIR e ai dati di tre sistemi di informazione dell’UE), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 350;FF 2022 1421).

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