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Art. 110

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/8171e (UE) 2019/8182contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:3
    1. l’EES;
    2. il C-VIS;
    3. l’Eurodac;
    4. il SIS.
  2. Contiene inoltre un riferimento al sistema d’informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.
  3. Permette la consultazione trasversale dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.
  4. Se dal confronto dei dati biometrici dei sistemi di cui al capoverso 1 risulta un riscontro positivo, il servizio di fedpol responsabile per il trattamento di dati biometrici può verificarlo manualmente per confermarne l’esattezza.4

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

  2. Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di in-formazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

  4. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022 (Misure di garanzia della qualità nell’identificazione biometrica delle persone), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 341;FF 2022 1449).

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