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Art. 109b

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C‑VIS attraverso l’interfaccia nazionale (N‑VIS).1
  2. ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:2
    1. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;
    2. fotografie e impronte digitali del richiedente;
    3. collegamenti tra determinate domande di visto;
    4. 3 dati ottenuti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e dalla banca dati ASF-SLTD ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso;
    5. 4 dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/18615o il regolamento (UE) 2018/18606.
  3. ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.7
  4. Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le autorità seguenti sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare i dati in ORBIS:
    1. la SEM;
    2. le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni;
    3. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;
    4. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;
    5. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le polizie cantonali, per il rilascio di visti eccezionali.8
  5. Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C‑VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/20089.10

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  3. Introdotta dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023;FF 2013 2195).

  4. Introdotta dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione) (RU 2015 3023;FF 2013 2195). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636;FF 2020 3117).

  5. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68a cpv. 2.

  6. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68e cpv. 2.

  7. Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione) (RU 2015 3023;FF 2013 2195). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  8. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  9. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109a cpv. 1.

  10. Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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