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Art. 108k

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. La SEM è responsabile della sicurezza di N-ETIAS e della legalità del trattamento dei dati personali.
  2. Il Consiglio federale disciplina:
    1. l’organizzazione e l’esercizio del sistema;
    2. l’elenco dei dati del sistema e i diritti di accesso delle autorità di cui all’articolo 108j ;
    3. le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;
    4. la procedura di consultazione delle autorità federali e cantonali;
    5. l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
    6. il trattamento dei dati nell’elenco di controllo ETIAS;
    7. la durata di conservazione e la cancellazione dei dati.

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