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Art. 108g

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina:

  1. a quali unità delle autorità di cui all’articolo 108e spettano le facoltà ivi menzionate;
  2. i dati dell’ETIAS che le autorità di cui all’articolo 108e capoverso 3 possono richiedere e la procedura di acquisizione di tali dati;
  3. l’elenco dei dati rilevati nell’ETIAS e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 108e capoversi 1 e 2;
  4. la registrazione e la cancellazione dei dati;
  5. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
  6. la responsabilità del trattamento dei dati;
  7. l’elenco dei reati secondo l’articolo 108e capoverso 3;
  8. le modalità di registrazione e di cancellazione dei dati nell’elenco di controllo ETIAS, nonché la restrizione del diritto d’accesso a tale elenco;
  9. le altre modalità e procedure necessarie all’applicazione del regolamento (UE) 2018/12401.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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