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Art. 104c

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.
  2. Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:
    1. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;
    2. aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;
    3. agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.
  3. L’obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l’esecuzione del volo.
  4. Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

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