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Art. 104a

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. La SEM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per:
    1. migliorare i controlli al confine;
    2. lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
    3. lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.1
  2. Il sistema API contiene i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.2
  3. Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l’obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all’articolo 122b , la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.3
  4. Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.4 3bis. Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell’articolo 92a capoverso 1bislettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.5
  5. I dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).6
  6. Dopo l’atterraggio del volo interessato i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:7
    1. se è accertato che non è avviato un siffatto procedimento, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
    2. il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata nel quadro di un siffatto procedimento passa in giudicato.
  7. I dati possono essere conservati in forma anonima oltre i termini di cui al capoverso 5 per scopi statistici.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413;FF 2018 1381).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione) (RU 2019 1413;FF 2018 1381). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  5. Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione) (RU 2019 1413;FF 2018 1381). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazi, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  6. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazi, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  7. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazi, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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