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Art. 110a

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Il Cantone prevede speciali comunità comprensoriali per la cooperazione regionale vincolante dei Comuni.
  2. La legislazione stabilisce i compiti e il territorio di tali comunità e ne disciplina l’organizzazione e la procedura.
  3. La creazione e lo scioglimento di una comunità comprensoriale richiede il consenso della maggioranza dei votanti e di quella dei Comuni direttamente interessati.
  4. Gli aventi diritto di voto esprimono la loro volontà in votazioni regionali. Hanno diritto di voto i residenti nel territorio della comunità comprensoriale che hanno diritto di voto in materia cantonale.

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