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Art. 110

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Il Cantone promuove la cooperazione intercomunale.
  2. I Comuni possono associarsi con altri Comuni o con altre organizzazioni al fine di svolgere assieme certi compiti. La legge può obbligarli a farlo.
  3. La legge determina che cosa deve figurare necessariamente nei regolamenti delle associazioni intercomunali.
  4. I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto e delle autorità dei singoli Comuni devono essere salvaguardati.

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