0.970.44Multilateral International Treaty26 nov. 1948
0.970.44
RU 1949 35
Traduzione
Firmato a Parigi il 16 aprile 1948
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 1948
(Stato 26 novembre 1948)
I Governi e le Autorità che hanno firmato la Convenzione economica europea1;
Considerando che in base all’articolo 22 della Convenzione, l’Organizzazione europea di cooperazione economica ha nel territorio di ciascun Membro la capacità giuridica che le è necessaria per adempiere le sue funzioni e per raggiungere i suoi scopi e che l’Organizzazione, i suoi funzionari, come pure i rappresentanti dei suoi Membri godono dei privilegi e delle immunità definiti in un protocollo addizionale,
hanno convenuto quanto segue:
L’Organizzazione possiede la personalità giuridica. Essa ha la capacità di concludere contratti, di acquistare et di alienare beni immobili e mobili et di stare in giudizio.
L’Organizzazione, i suoi beni ed averi, qualunque sia la loro sede o il loro possessore, godono dell’immunità di giurisdizione, salvo che l’Organizzazione non vi abbia rinunciato espressamente in un caso particolare. Resta tuttavia inteso che la rinuncia non vale per i provvedimenti esecutivi.
I locali dell’Organizzazione sono inviolabili. I suoi beni e averi, qualunque sia il luogo in cui si trovino e il loro possessore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.
Gli archivi dell’Organizzazione, e in generale tutti i documenti che vi appartengono o vi sono depositati, sono inviolabili qualunque sia il luogo in cui si trovino.
L’Organizzazione può, senza che sia soggetta a controlli, regolamenti o moratorie finanziari:
L’Organizzazione, i suoi averi, redditi e altri beni sono:
L’Organizzazione non rivendica di massima l’esenzione dalle imposte di consumo o dalle tasse sulla vendita di mobili o immobili, quando dette tasse e imposte sono comprese nel prezzo. Ciononostante, i Membri prendono, ogniqualvolta sia possibile, provvedimenti amministrativi adeguati per il condono o il rimborso dell’importo di siffatte tasse, se l’Organizzazione effettua per il proprio uso ufficiale acquisti importanti, il cui prezzo comprende tasse di questa natura.
Per le sue comunicazioni ufficiali, l’Organizzazione gode sul territorio di ciascun Membro di un trattamento favorevole almeno quanto quello che detto Membro concede a tutti gli altri Governi, compresa la sua missione diplomatica; ciò vale per le priorità, tariffe e tasse di corriere, per i cablogrammi, telegrammi, radiotelegrammi, per le telefotografie, comunicazioni telefoniche e altre comunicazioni, come pure le tasse di stampa per le comunicazioni alla stampa e alla radio. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione non possono essere sottoposte a censura.
I rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari dell’Organizzazione godono, nell’esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e facilitazioni riservati ai rappresentanti diplomatici di rango corrispondente.
Siffatti privilegi, immunità e facilitazioni sono concessi ai rappresentanti dei Membri non a loro vantaggio personale, ma allo scopo di garantire l’esercizio assolutamente indipendente delle loro funzioni concernenti l’Organizzazione. Di conseguenza, un Membro ha non solo il diritto, bensì il dovere di rinunciare all’immunità del suo rappresentante in tutti i casi in cui, secondo il suo modo di vedere, l’immunità impedirebbe che giustizia sia fatta o qualora essa può essere levata senza che sia menomato lo scopo per il quale l’immunità è concessa.
Le disposizioni dell’articolo 9 non sono applicabili tra un rappresentante e le autorità di uno Stato, del quale egli è cittadino oppure è o è stato rappresentante.
Nel senso del presente titolo, per «rappresentante» s’intendono tutti i delegati, supplenti, consiglieri, periti tecnici e segretari di delegazione.
Il Segretario generale stabilisce le categorie di funzionari ai quali si applicano le disposizioni del presente titolo. Egli sottopone l’elenco al Consiglio e ne dà in seguito comunicazione a tutti i Membri. I nomi del funzionari compresi in queste categorie saranno comunicati periodicamente ai Membri.
I funzionari dell’Organizzazione:
Oltre i privilegi, le immunità, esenzioni e facilitazioni previsti all’articolo 14, il Segretario generale, insieme con il suo coniuge e i suoi figli minorenni, gode dei privilegi, delle immunità, esenzioni e facilitazioni concesse, conformemente al diritto internazionale, ai capi di missioni diplomatiche.
I Segretari generali aggiunti sono a beneficio dei privilegi, delle immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai rappresentanti diplomatici di rango corrispondente.
I privilegi, le immunità e facilitazioni sono concesse ai funzionari nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale può e deve rinunciare all’immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui, secondo il suo modo di vedere, detta immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e qualora essa può essere levata senza pregiudizio per gli interessi dell’Organizzazione. Il diritto di rinunciare all’immunità del Segretario generale e dei Segretari generali aggiunti spetta al Consiglio.
L’Organizzazione collabora in ogni tempo con le autorità competenti dei Membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso che potrebbe derivare dai privilegi, dalle immunità, esenzioni e facilitazioni enumerate nel presente titolo.
I periti (in più dei funzionari previsti nel titolo V) godono, nel compimento di missioni per l’Organizzazione e per la durata delle stesse compreso il viaggio, dei privilegi, delle immunità e facilitazioni necessari per esercitare in assoluta indipendenza le loro funzioni, in particolare:
I privilegi, le immunità e facilitazioni sono concesse ai periti nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale ha il diritto e il dovere di rinunciare all’immunità di un perito in tutti i casi in cui, secondo il suo modo di vedere, siffatta immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e qualora essa può essere levata senza pregiudizio per gli interessi dell’Organizzazione.
L’Organizzazione può concludere con uno o più Membri degli accordi complementari, modificanti le disposizioni del presente protocollo per quanto concerne questo o questi Membri.
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente protocollo.Fatto a Parigi, il 16 aprile 1948, in francese e inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare che resterà depositato presso gli archivi del Governo delle Repubblica Francese, il quale ne comunicherà copia certificata conforme a tutti gli altri firmatari.(Seguono le firme)
[RU 1949 26; 1961 901prot. add. N. 2 lett. a] ↩
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