0.747.331.51Multilateral International Treaty28 nov. 1954
0.747.331.51
RU 1954 691; BBl 1953 III 749 ediz. ted., FF 1953 III 781 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa a Bruxelles il 10 aprile 1926
Protocollo addizionale conchiuso a Bruxelles il 24 maggio 1934
Approvati dall’Assemblea federale il 17 marzo 19541
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1954
(Stato 27 giugno 2024)
Il Presidente del Reich Germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi;
il Presidente della Repubblica del Brasile;
Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda; Sua Maestà il Re di Spagna;
il Presidente della Repubblica di Estonia; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna, d’Irlanda e
dei Territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie;
Sua Altezza Serenissima il Regente d’Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia;
Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; il Presidente della Repubblica di Lettonia; il Presidente della Repubblica del Messico; Sua Maestà il Re di Norvegia;
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia;
il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Romania;
Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni e Sua Maestà il Re di Svezia.
Riconosciuta l’utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi concernenti le immunità delle navi di Stato, hanno risolto di conchiudere a questo scopo una Convenzione e hanno designato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
che debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Le navi di mare appartenenti agli Stati o usate da essi, il carico appartenente agli Stati, il carico o i passeggeri da esse trasportati, come anche gli Stati cui esse appartengono o che di esse fanno uso o sono proprietari del carico, sono soggetti, per quanto concerne i reclami relativi al loro uso o al trasporto del carico, alle norme sulla responsabilità e agli obblighi applicabili alle navi, al carico e all’armamento privati.
A tali responsabilità e obblighi sono applicabili le norme concernenti la competenza dei tribunali, le azioni giudiziarie e la procedura, in vigore per le navi mercantili private come pure al carico privato e al proprietario di esso.
§ 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non sono applicabili alle navi da guerra, ai panfili di Stato, alle navi di vigilanza, navi ospedale, ausiliarie, da approvvigionamento e ad altre navi di uno Stato o usate da esso e adibite a un servizio non commerciale dello Stato allorché il credito è sorto; detto naviglio non sarà sequestrato, arrestato o detenuto a cagione di un provvedimento giudiziario qualsiasi o di una procedura giudiziaria «in rem».
Gli interessati hanno tuttavia il diritto di adire i tribunali competenti dello Stato proprietario della nave o che di essa fa uso, il quale non potrà eccepire la sua immunità, per intentare le azioni:
§ 2. Le medesime norme sono applicabili al carico appartenente a uno Stato e trasportato a bordo delle navi predetti.
§ 3. Il carico appartenente a uno Stato, trasportato a bordo di navi mercantili per uno scopo statale non commerciale, non sarà sequestrato, arrestato o detenuto a cagione di un provvedimento giudiziario qualsiasi o di una procedura giudiziaria «in rem».
Potranno tuttavia essere intentate, presso il tribunale competente in virtù dell’articolo 2, le azioni per urto fra navi e infortunio di navigazione, per assistenza, salvataggio e avarie comuni, come pure le azioni derivanti da contratti concernenti un carico siffatto.
Gli Stati potranno prevalersi di tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione concessi alle navi private e ai loro proprietari.
Qualora fosse necessario, sarà conchiusa una Convenzione speciale per adattare o modificare le disposizioni concernenti i mezzi di difesa, prescrizione o limitazione affinché possano essere applicate alle navi da guerra o alle navi dello Stato indicate nell’articolo 3. Provvedimenti necessari potranno nel frattempo essere presi mediante leggi nazionali, uniformandosi allo spirito e ai principi della presente Convenzione.
Se, nel caso previsto nell’articolo 3, il tribunale adito avesse dubbi circa la natura statale e non commerciale della nave o del carico, l’attestazione munita della firma del rappresentante diplomatico dello Stato contraente cui appartiene la nave o il carico, presentata per il tramite dello Stato davanti le cui corti o tribunali è pendente la causa, fa prova che alla nave o al carico sono applicabili le disposizioni dell’articolo 3, una soltanto per ottenere la levata del sequestro, dell’arresto o della detenzione ordinate dal giudice.
Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili in ognuno degli Stati contraenti, non però a favore di Stati non contraenti e di loro cittadini se non a condizione di reciprocità.
Nulla pregiudica che uno Stato contraente possa disciplinare con leggi proprie i diritti concessi a suoi cittadini davanti ai suoi tribunali.
Ciascun Stato si riserva il diritto di sospendere in tempo di guerra, mediante dichiarazione notificata agli altri Stati contraenti, l’applicazione della presente Convenzione nel senso che le navi che ad esso appartengono o da esso sono usate, come pure il carico che a esso appartiene, non potranno essere sequestrati, arrestati o detenuti da una corte di giustizia straniera. Il creditore avrà il diritto di promuovere la sua azione davanti al tribunale competente in virtù degli articoli 2 e 3.
Nella presente Convenzione nulla pregiudica i diritti degli Stati contraenti di prendere i provvedimenti che possano essere imposti dai diritti e doveri della neutralità.
Trascorsi al più tardi due anni a contare dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione con i Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di far decidere se sia il caso di metterla in vigore. Le ratificazioni saranno depositate a Bruxelles alla data stabilita di comune accordo dai detti Governi. Il primo deposito di ratificazioni sarà constatato mediante un processo verbale firmato dai rappresentanti degli Stati che vi parteciperanno e dal Ministro degli affari esteri del Belgio.
I successivi depositi di ratificazione saranno fatti mediante una notificazione scritta indirizzata al Governo belga e accompagnata dall’istrumento di ratificazione.
Il Governo belga trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che a essa avranno aderito una copia certificata conforme del processo verbale relativo al primo deposito di ratificazione, delle ratificazioni indicate nel capoverso che precede, come pure degli strumenti di ratificazione che li accompagnano. Nel caso previsto nel precedente capoverso, detto Governo notificherà contemporaneamente la data nella quale ha ricevuto la notificazione.
Gli Stati non firmatari potranno aderire alla presente Convenzione siano o non siano stati rappresentati alla Conferenza internazionale di Bruxelles.
Lo Stato che desidera aderirvi notifica per iscritto la sua intenzione al Governo belga trasmettendogli l’atto di adesione che sarà depositato negli archivi di detto Governo.
Il Governo belga trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati firmatari o aderenti una copia certificata conforme della notificazione e dell’atto di adesione con l’indicazione della data alla quale ha ricevuto la notificazione.
Le Alte Parti contraenti possono dichiarare all’atto della firma, del deposito delle ratificazioni o della loro adesione che l’accettazione da essi data alla presente convenzione non sarà applicabile a qualcuno o ad alcuno dei domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d’oltre mare che si trovano sotto la loro autorità o sovranità. Esse possono pertanto aderire in seguito separatamente in norme dell’uno o dell’altro di tali domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d’oltre mare che sono stati esclusi dalla loro dichiarazione primitiva. Conformandosi a queste disposizioni, esse possono altresì denunciare separatamente la presente Convenzione per uno o più domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d’oltre mare che si trovano sotto la loro sovranità o autorità.
La presente Convenzione avrà effetto, per gli Stati che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, un anno dopo la data del processo verbale di deposito. Per gli Stati che l’avranno ratificata successivamente o che vi aderiranno, come pure nei casi in cui l’entrata in vigore avrà luogo successivamente e secondo l’articolo 11, essa produrrà effetto sei mesi dopo che saranno state ricevute dal Governo belga le notificazioni previste nell’articolo 9, secondo capoverso e nell’articolo 10, secondo capoverso.
Nel caso in cui uno degli Stati contraenti volesse disdire la presente Convenzione, la disdetta dovrà essere notificata per iscritto al Governo belga, il quale immediatamente comunicherà una copia certificata conforme della notificazione a tutti gli altri Stati facendo loro conoscere la data alle quale l’ha ricevuta.
La disdetta avrà effetto, soltanto verso lo Stato che l’abbia notificata, un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo belga.
Ogni Stato contraente avrà la facoltà di promuovere la convenzione di una nuova conferenza allo scopo di studiare i miglioramenti che potranno essere introdotti nella presente convenzione.
Lo Stato che vorrà valersi di questa facoltà dovrà notificare un anno prima la sua intenzione agli altri Stati per il tramite del Governo belga il quale avrà cura di convocare la conferenza.
Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 aprile 1926.
(Seguono le firme)
I Governi firmatari della Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato, riconosciuta la necessità di precisare alcune disposizioni di essa, hanno nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali, comunicatosi i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Allo scopo di dissipare dubbi che sono sorti per sapere se le parole «usate da esso», contenute nell’articolo 3 della Convenzione, siano applicabili o possano essere considerate applicabili, e in quale misura, alle navi noleggiate da uno Stato per un determinato tempo o per un viaggio prestabilito, è stata fatta la dichiarazione seguente:
«Le navi noleggiate dagli Stati per un tempo determinato o per un servizio prestabilito, come pure il carico trasportato da esse, non possono in alcun modo essere sequestrati, fermati o trattenuti qualora siano noleggiate per un servizio esclusivamente statale e non commerciale; questa immunità tuttavia non pregiudica alcun altro diritto o rimedio legale che spettasse agli interessati. Anche in questo caso, un’attestazione rilasciata nel modo previsto nell’articolo 5 della Convenzione dal rappresentante diplomatico dello Stato di cui si tratta, deve poter far prova della natura del servizio cui è adibita la nave.»
Per quanto concerne l’eccezione prevista nell’articolo 3, primo capoverso, resta inteso che la proprietà della nave acquisita allo Stato o l’uso della nave fatto dallo Stato al momento dei provvedimenti di sequestro, arrestata o detenuta sono equiparati alla proprietà esistente o all’uso fatto al momento in cui è sorto il credito.
Questo articolo potrà pertanto essere addotto dagli Stati a vantaggio delle navi che a essi appartengono o di cui fanno uso al momento dei provvedimenti di sequestro, arrestata o detenuta, qualora siano adibite a un servizio esclusivamente statale e non commerciale.
Resta inteso che le disposizioni dell’articolo 5 della Convenzione non escludono che i Governi interessati possano essi stessi comparire, conformandosi alla procedura prevista dalle leggi nazionali, davanti alla giurisdizione investita della controversia e produrre l’attestazione indicata in detto articolo.
Dato che la Convenzione non concerne menomamente i diritti e gli obblighi dei belligeranti e dei neutri, l’articolo 7 non pregiudica in alcun modo la giurisdizione dei tribunali per le prede marittime debitamente costituiti.
Resta inteso che le disposizioni dell’articolo 2 della Convenzione non limitano né intralciano in alcun modo l’applicazione delle norme nazionali di procedura relative alle controversie nelle quali lo Stato è parte.
Ove accada che, a giudizio del Governo interessato, non possano essere prodotti documenti o prove senza pregiudicare interessi nazionali, detto Governo potrà astenersene allegando la salvaguardia degli interessi nazionali.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente protocollo addizionale che sarà considerato parte integrante della Convenzione del 10 aprile 1926 alla quale si riferisce.
Fatto a Bruxelles il 24 maggio 1934, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Governo belga.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 19 aprile | 1961 A | 19 ottobre | 1961 | |
| Belgio | 8 gennaio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Brasile | 8 gennaio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Cile | 8 gennaio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Cipro | 19 luglio | 1988 A | 19 gennaio | 1989 | |
| Congo (Kinshasa) | 17 luglio | 1967 A | 17 gennaio | 1968 | |
| Danimarca | 16 novembre | 1950 | 16 maggio | 1951 | |
| Egitto | 17 febbraio | 1960 A | 17 agosto | 1960 | |
| Estonia | 8 gennaio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Francia | 27 luglio | 1955 | 27 gennaio | 1956 | |
| Germaniaa | 27 giugno | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Grecia | 19 maggio | 1951 A | 19 novembre | 1951 | |
| Italia | 27 gennaio | 1937 | 27 luglio | 1937 | |
| Libia | 27 gennaio | 1937 | 27 luglio | 1937 | |
| Lussemburgo | 18 febbraio | 1991 A | 18 agosto | 1991 | |
| Madagascar | 13 luglio | 1965 S | 26 giugno | 1960 | |
| Norvegia | 25 aprile | 1939 | 25 ottobre | 1939 | |
| Paesi Bassi | 8 luglio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Aruba | 8 luglio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Curaçao | 8 luglio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 8 luglio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Sint Maarten | 8 luglio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Polonia | 16 luglio | 1976 | 16 gennaio | 1977 | |
| Portogallo | 27 giugno | 1938 | 27 dicembre | 1938 | |
| Regno Unito* | 3 luglio | 1979 | 3 gennaio | 1980 | |
| Guernesey* | 19 novembre | 1987 | 19 maggio | 1988 | |
| Isola di Man* | 19 novembre | 1987 | 19 maggio | 1988 | |
| Jersey* | 19 novembre | 1987 | 19 maggio | 1988 | |
| Siria | 8 ottobre | 1962 S | 17 agosto | 1960 | |
| Somalia | 27 gennaio | 1937 | 27 luglio | 1937 | |
| Suriname | 8 luglio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Svezia | 1° luglio | 1938 | 1° gennaio | 1939 | |
| Svizzera | 28 maggio | 1954 A | 28 novembre | 1954 | |
| Turchia | 4 luglio | 1955 A | 4 gennaio | 1956 | |
| Ungheria | 8 gennaio | 1936 | 8 gennaio | 1937 | |
| Uruguay | 15 settembre | 1970 A | 15 marzo | 1971 | |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in francese può essere consultato sul sito internet del Ministero degli affari esteri del Belgio:https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, o oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Detta Conv. è stata rimessa in vigore a contare dal 1° nov. 1953 tra la Repubblica federale di Germania da una parte, e le Potenze Alleate dall’altra, ad eccezione dell’Ungheria, della Polonia e della Romania. |
N. 5 del DF del 17 mar. 1954 (RU 1954 663). ↩
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