0.311.42Multilateral International Treaty1 févr. 1926
0.311.42
CS 12 9; FF 1924 III 1077
Traduzione
Conchiusa a Ginevra il 12 settembre 1923
Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19251
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 gennaio 1926
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1926
(Stato 31 marzo 2017)
L’Albania, la Germania, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero Britannico
(con l’Unione Sud‑Africana, la Nuova Zelanda, l’India e lo Stato libero dell’Irlanda), la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Costa Rica, Cuba, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, Haïti, l’Honduras, l’Ungheria, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Monaco, il Panama,
i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia (con Danzica), il Portogallo, la Rumenia,
il Salvador, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Siam, la Svizzera,
la Cecoslovacchia, la Turchia e l’Uruguay;
animati dal comune desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene,
avendo accettato l’invito del Governo della Repubblica francese di prendere parte a una Conferenza convocata il 31 agosto 1923 a Ginevra, sotto gli auspici della Società delle Nazioni, per esaminare il disegno di Convenzione elaborato nel 1910 e le osservazioni fatte dai diversi Stati, nonché per elaborare e firmare un testo definitivo di Convenzione,
hanno nominato plenipotenziari a questo scopo:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e presa conoscenza dell’Atto finale della Conferenza e dell’Accordo del 4 maggio 19102,
hanno stipulato la seguente Convenzione:
Le Alte Parti contraenti convengono di prendere tutte le misure per scoprire, perseguire e punire chiunque si renda colpevole di uno degli atti enumerati qui sotto e di conseguenza risolvono che
Dev’essere punito3il fatto:
Gl’individui che avranno commesso una delle infrazioni previste all’articolo I saranno giudicati dai tribunali del paese contraente dove sarà stato perpetrato sia il reato, sia uno degli atti che sono elementi costitutivi del reato. Essi saranno pure giudicabili, quando la sua legislazione lo permetta4, dai tribunali del paese contraente di cui sono sudditi, se vi sono trovati, quand’anche gli elementi costitutivi del reato fossero stati perpetrati fuori del suo territorio.
Spetta però a ciascuna Parte contraente applicare la massimanon bis in idem 5secondo le regole ammesse dalla sua legislazione.
La trasmissione delle commissioni rogatorie relative alle infrazioni contemplate dalla presente Convenzione si farà:
Ciascuna Parte contraente farà conoscere, con una comunicazione diretta ad ognuna delle altre Parti contraenti, quello o quelli dei modi di trasmissione previsti sopra, ch’essa ammette per le comunicazioni rogatorie di quella Parte.
Tutte le difficoltà che nascessero in occasione delle trasmissioni fatte nei casi 1 e 2 del presente articolo saranno risolte in via diplomatica.
Salvo intesa contraria, la commissione rogatoria dev’essere stesa sia nella lingua dell’autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, oppure essa dev’essere accompagnata da una traduzione fatta in una di queste due lingue e certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore‑giurato dello Stato richiesto.
L’esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo al rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura.
Nessuna stipulazione del presente articolo potrà essere interpretata come costituente, da parte delle Parti contraenti, un impegno di ammettere, per quanto concerne il sistema delle prove in materia di repressione, una derogazione alle loro leggi.
Le Parti contraenti la cui legislazione non fosse, fin da ora, sufficiente per dare effetto alla presente Convenzione, s’impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi legislatori i provvedimenti necessari a questo riguardo.
Le Parti contraenti la cui legislazione non sarà fin da ora sufficiente, convengono di prevedere in essa delle perquisizioni nei luoghi in cui vi sia ragione di credere che si compongano o si trovino, per uno qualsiasi degli scopi specificati all’articolo I o in contravvenzione a detto articolo, degli scritti, disegni, incisioni, pitture, stampati, immagini, affissi, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche o altri oggetti osceni e di prevederne pure il sequestro, la confisca e la distruzione.6
Le Parti contraenti convengono che, in caso d’infrazione alle disposizioni dell’articolo I, commessa sul territorio di una di esse, quando vi sia ragione di credere che gli oggetti dell’infrazione sono stati fabbricati sul territorio o importati dal territorio d’un’altra Parte, l’autorità designata, in virtù dell’Accordo del 4 maggio 19107, denunzierà immediatamente i fatti all’autorità di quest’altra Parte e le fornirà in pari tempo delle informazioni complete, per permetterle di prendere le misure necessarie.
La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno stato, porterà la data di questo giorno e sarà, fino al 31 marzo 1924, aperta alla firma di ogni Stato rappresentato alla Conferenza, di ogni Membro della Società delle Nazioni e di ogni Stato a cui il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato un esemplare della presente Convenzione.
La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli atti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà il deposito ai Membri della Società delle Nazioni firmatari della Convenzione, come pure agli altri Stati firmatari.
Il Segretario generale della Società delle Nazioni comunicherà immediatamente al Governo della Repubblica Francese copia certificata conforme di qualunque atto riferentesi alla presente Convenzione.
In conformità alle disposizioni dell’articolo 18 del Patto della Società delle Nazioni8, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione il giorno dell’entrata in vigore di quest’ultima.
A contare dal 31 marzo 1924, ogni Stato rappresentato alla Conferenza e non firmatario della Convenzione, ogni Membro della Società delle Nazioni e ogni Stato al quale il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato un esemplare, potrà accedere alla presente Convenzione.
Quest’accessione avverrà per mezzo d’un istrumento comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni9, per essere depositato negli archivi del Segretariato. Il Segretario generale notificherà questo deposito immediatamente ai Membri della Società delle Nazioni firmatari della Convenzione, come pure agli altri Stati firmatari.
La ratificazione della presente Convenzione come pure l’accessione ad essa implicheranno, di pieno diritto e senza notificazione speciale, l’adesione concomitante ed intiera all’Accordo del 4 maggio 191010, che entrerà in vigore lo stesso giorno che la Convenzione, nel complesso dello Stato o del Membro della Società delle Nazioni che ratifica o che accede.
Non si derogherà tuttavia, con la disposizione precedente, all’articolo IV dell’Accordo succitato del 4 maggio 1910, che resta applicabile nel caso in cui uno Stato preferisse fare atto d’adesione solo al detto Accordo.
La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il ricevimento di due ratificazioni da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni.
La presente Convenzione può essere denunziata con notificazione scritta, diretta al Segretario generale della Società delle Nazioni11. La denunzia diverrà effettiva un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale e non avrà effetto se non in quanto concerne il Membro della Società delle Nazioni o lo Stato denunziante.
Il Segretario generale della Società delle Nazioni12notificherà a ciascuno dei membri della Società delle Nazioni firmatari della Convenzione o accedenti a questa e degli altri Stati firmatari o accedenti tutte le denunzie ch’egli riceverà.
La denunzia della presente Convenzione non implicherà di pieno diritto la denunzia concomitante dell’Accordo del 4 maggio 191013, salvo che ne sia fatta espressa menzione nell’atto di notificazione.
Ciascun Membro della Società delle Nazioni o Stato firmatario o accedente può dichiarare che la sua firma o la sua accessione non impegna, sia il complesso, sia alcuno de’ suoi protettorati, colonie, possedimenti d’oltre mare, o territori soggetti alla sua sovranità o alla sua autorità e può, più tardi, accedere separatamente in nome di uno qualsiasi de’ suoi protettorati, colonie, possedimenti d’oltre mare o territori esclusi con questa dichiarazione.
La denunzia potrà pure avvenire separatamente per ciascun protettorato, colonia, possedimento d’oltre mare o territorio soggetto alla sovranità o autorità dello Stato di cui si tratta; le disposizioni dell’articolo XII si applicheranno a questa denunzia.
Il Segretario generale della Società delle Nazioni14terrà un elenco speciale indicante quali Parti hanno firmato la Convenzione, quali l’hanno ratificata, quali vi hanno acceduto e quali l’hanno denunziata. Questo elenco potrà essere consultato in ogni tempo dai Membri della Società delle Nazioni o da qualsiasi altro Stato firmatario o accedente. Esso sarà pubblicato il più spesso possibile.
Tutte le controversie che potessero nascere tra le Parti contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione saranno, in quanto non possano essere risolte con trattative dirette, rinviate per la decisione alla Corte permanente di Giustizia internazionale15. Se le Parti tra le quali nasce una controversia, o una di esse non avessero firmato o accettato il processo verbale di firma della Corte permanente di Giustizia internazionale16, la loro controversia sarà sottoposta a loro piacimento, sia alla Corte permanente di Giustizia internazionale17, sia a un arbitrato.
Se cinque delle Parti firmatarie o accedenti chiedono la revisione della presente Convenzione, il Consiglio della Società delle Nazioni dovrà convocare una Conferenza a questo scopo. In tutti i casi, il Consiglio esaminerà, alla fine di ogni periodo quinquennale, l’opportunità di questa convocazione.
In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il dodici settembre millenovecento ventitrè, in due esemplari originali, di cui uno resterà depositato negli archivi della Società delle Nazioni18e l’altro negli archivi del Governo della Repubblica francese.(Seguono le firme)
La Conferenza internazionale per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene, convocata su invito del Governo della Repubblica francese, si è riunita a Ginevra, il 31 agosto 1923, sotto gli auspici della Società delle Nazioni.La Conferenza è stata riunita in esecuzione delle risoluzioni seguenti, adottate il 28 settembre 1922, dalla terza Assemblea della Società delle Nazioni: «L’Assemblea risolve:
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 10 maggio | 1937 A | 10 maggio | 1937 |
| Albania | 13 ottobre | 1924 | 13 ottobre | 1924 |
| Argentina | 3 ottobre | 1936 A | ||
| Australia | 29 giugno | 1935 A | 29 giugno | 1935 |
| Isola di Norfolk | 29 giugno | 1935 A | 29 giugno | 1935 |
| Austria | 12 gennaio | 1925 | 12 gennaio | 1925 |
| Belarus | 8 settembre | 1998 S | 25 dicembre | 1991 |
| Belgio* | 31 luglio | 1926 | 31 luglio | 1926 |
| Brasile | 19 settembre | 1931 | 19 settembre | 1931 |
| Bulgaria | 1° luglio | 1924 | 7 agosto | 1924 |
| Cambogia | 30 marzo | 1959 A | 30 marzo | 1959 |
| Canada | 23 maggio | 1924 A | 7 agosto | 1924 |
| Ceca, Repubblica | 30 dicembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cina* | 24 febbraio | 1926 | 24 febbraio | 1926 |
| Hong Kong | 10 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro | 16 maggio | 1963 S | 16 agosto | 1960 |
| Colombia | 8 novembre | 1934 | 8 novembre | 1934 |
| Congo (Kinshasa) | 31 maggio | 1962 S | 30 giugno | 1960 |
| Cuba | 20 settembre | 1934 | 20 settembre | 1934 |
| Egitto | 29 ottobre | 1924 A | 29 ottobre | 1924 |
| El Salvador | 2 luglio | 1937 | 2 luglio | 1937 |
| Figi | 1° novembre | 1971 S | 10 ottobre | 1970 |
| Finlandia | 29 giugno | 1925 | 29 giugno | 1925 |
| Francia* | 16 gennaio | 1940 | 16 gennaio | 1940 |
| Ghana | 7 aprile | 1958 S | 5 marzo | 1957 |
| Giamaica | 30 luglio | 1964 S | 6 agosto | 1962 |
| Giappone | 13 maggio | 1936 | 13 maggio | 1936 |
| Giordania | 11 maggio | 1959 A | 11 maggio | 1959 |
| Grecia | 9 ottobre | 1929 | 9 ottobre | 1929 |
| Guatemala | 25 ottobre | 1933 A | 25 ottobre | 1933 |
| Haiti | 26 agosto | 1953 | 26 agosto | 1953 |
| India | 11 dicembre | 1925 | 11 dicembre | 1925 |
| Iran | 28 settembre | 1932 | 28 settembre | 1932 |
| Iraq | 26 aprile | 1929 A | 26 aprile | 1929 |
| Irlanda | 15 settembre | 1930 | 15 settembre | 1930 |
| Italia | 8 luglio | 1924 | 7 agosto | 1924 |
| Lesotho | 28 novembre | 1975 S | 4 ottobre | 1966 |
| Lettonia | 7 ottobre | 1925 | 7 ottobre | 1925 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 settembre | 2005 |
| Lussemburgo* | 10 agosto | 1927 | 10 agosto | 1927 |
| Madagascar | 10 aprile | 1963 A | 10 aprile | 1963 |
| Malawi | 22 luglio | 1965 A | 22 luglio | 1965 |
| Malaysia | 21 agosto | 1958 S | 31 agosto | 1957 |
| Malta | 24 marzo | 1967 S | 21 settembre | 1964 |
| Maurizio | 18 luglio | 1969 S | 12 marzo | 1968 |
| Messico | 9 gennaio | 1948 A | 9 gennaio | 1948 |
| Monaco | 11 maggio | 1925 | 11 maggio | 1925 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Myanmar | 13 maggio | 1949 | 13 maggio | 1949 |
| Nigeria | 26 giugno | 1961 S | 1° ottobre | 1960 |
| Norvegia | 8 maggio | 1929 A | 8 maggio | 1929 |
| Nuova Zelanda | 11 dicembre | 1925 | 11 dicembre | 1925 |
| Paesi Bassi | ||||
| Curaçao | 13 settembre | 1927 | 13 settembre | 1927 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 13 settembre | 1927 | 13 settembre | 1927 |
| Sint Maarten | 13 settembre | 1927 | 13 settembre | 1927 |
| Pakistan | 12 novembre | 1947 | 12 novembre | 1947 |
| Paraguay | 21 ottobre | 1933 A | 21 ottobre | 1933 |
| Polonia | 8 marzo | 1927 | 8 marzo | 1927 |
| Portogallo | 4 ottobre | 1927 | 4 ottobre | 1927 |
| Regno Unito* | 11 dicembre | 1925 | 11 dicembre | 1925 |
| Bermuda | 23 maggio | 1927 A | 23 maggio | 1927 |
| Gibilterra | 3 novembre | 1926 A | 3 novembre | 1926 |
| Isole del Vento (Grenada, S. Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Dominica) | 3 novembre | 1926 A | 3 novembre | 1926 |
| Isole Falkland | 23 maggio | 1927 A | 23 maggio | 1927 |
| Isole Sotto Vento | 3 novembre | 1926 A | 3 novembre | 1926 |
| Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) | 23 maggio | 1927 A | 23 maggio | 1927 |
| Romania | 7 giugno | 1926 | 7 giugno | 1926 |
| Russia | 8 luglio | 1935 A | 8 luglio | 1935 |
| Salomone, Isole | 3 settembre | 1981 S | 7 luglio | 1978 |
| San Marino | 21 aprile | 1926 A | 21 aprile | 1926 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Sierra Leone | 13 marzo | 1962 S | 27 aprile | 1961 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Spagna | 19 dicembre | 1924 | 19 dicembre | 1924 |
| Sri Lanka | 15 aprile | 1958 A | 15 aprile | 1958 |
| Sudafrica | 11 dicembre | 1925 | 11 dicembre | 1925 |
| Svizzera | 20 gennaio | 1926 | 1° febbraio | 1926 |
| Tanzania | 28 novembre | 1962 A | 28 novembre | 1962 |
| Thailandia* | 28 luglio | 1924 | 7 agosto | 1924 |
| Trinidad e Tobago | 11 aprile | 1966 S | 31 agosto | 1962 |
| Turchia | 12 settembre | 1929 | 12 settembre | 1929 |
| Ungheria | 12 febbraio | 1929 | 12 febbraio | 1929 |
| Zambia | 1° novembre | 1974 S | 24 ottobre | 1964 |
| Zimbabwe | 1° dicembre | 1998 S | 18 aprile | 1980 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: https://treaties.un.org/oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
RU 42 213. L’approvazione ha effetto dal 1° feb. 1926, data dell’entrata in vigore della LF del 30 set. 1925 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene [RU 42 9. CS 3 187 art. 398 cpv. 2 lett. m], sostituita ora dal CP (RS 311.0 ). ↩
RS 0.311.41 ↩
Vedi l’art. 197 CP (RS 311.0 ). ↩
Vedi l’art. 6 CP (RS 311.0 ). ↩
Per l’interpretazione di questa massima vedi il n. 3 delle dichiarazioni dell’Atto finale, qui di seguito. ↩
Vedi gli art. 69 e 197 CP (RS 311.0 ). ↩
RS 0.311.41 ↩
[RU 36 631] ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.). ↩
RS 0.311.41 ↩
Vedi la nota all’art. IX. ↩
Vedi la nota all’art. IX. ↩
RS 0.311.41 ↩
Vedi la nota all’art. IX. ↩
La Corte permanente di Giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell’ Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1227 ediz. ted. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di Giustizia (RS 0.120 ). ↩
La Corte permanente di Giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell’ Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1227 ediz. ted. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di Giustizia (RS 0.120 ). ↩
La Corte permanente di Giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell’ Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1227 ediz. ted. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di Giustizia (RS 0.120 ). ↩
Vedi la nota all’art. IX. ↩
[RU 36 631] ↩
RS 0.311.41 ↩
Vedi l’art. 197 n. 1 CP (RS 311.0 ). ↩
RS 0.311.41 ↩
RS 0.311.41 ↩
Vedi la nota all’art. IX della Conv. ↩
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